Legge di stabilità 2015: il nuovo regime forfettario per gli autonomi

 

nuovo-regime-minimi-legge-stabilita-2015L’articolo 9 della bozza del disegno di “Legge di stabilità 2015”, prevede una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati. La linea seguita dal Governo è quello di ridurre a tre (ordinario, semplificato e forfettario)i regimi fiscali oggi previsti.Si tratta di un disegno di legge che potrà, pertanto, subire modifiche nell’iter di approvazione parlamentare. E’ ragionevolmente prevedibile, tuttavia, che l’impianto della riforma rimarrà quello descritto di seguito.Requisiti d’accessoIl nuovo regime forfettario è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente:
– hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, non superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO;
– hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
– si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.

L’adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello AA9 con il quale si richiede l’attribuzione della partita IVA.

Esclusioni

Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che:
– si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
– non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
– effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
– partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Adempimenti ed esoneri

I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario:
– ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
– ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta.

Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%.
Per i primi 3 periodi d’attività, in presenza di alcuni specifici requisiti, il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

Sotto l’aspetto degli adempimenti formali i contribuenti:

– sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute;
– devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano applicazione gli studi di settore (salvo la richiesta di particolari informazioni in dichiarazione sulla base di quanto previsto da un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e la ritenuta d’acconto (su specifica richiesta formulata dal contribuente al cessionario/committente).

Cessazione del regime forfettario

Il regime forfettario cessa la sua applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti d’accesso o si rientra in una delle fattispecie di esclusione.

Rapporti con i precedenti regimi agevolati

In generale viene prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario.

Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il “regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, tuttavia, è consentito di proseguire nell’applicazione dello stesso fino al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al compimento dei 35 anni d’età.

Novità nella legge di stabilità 2014 riguardo le detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Proroga detrazione per ristrutturazione edilizia del 50% fino a tutto il 2014 nella legge di Stabilità

Con la legge di Stabilità per il 2014 (L.147/2913) viene disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF, (l’art. 16 del D.L. n. 63/2013) sempre con il limite massimo di spesa di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR.
In particolare, la detrazione spetta nella misura del:
• 50% per le spese sostenute nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2014;
40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
Dal 2016, a meno di ulteriori modifiche normative , la detrazione spetterà nella misura prevista a regime, cioè nella misura pari al 36%, con limite di spesa di € 48.000.

Ddl Stabilità: stangata sulle case sfitte e mini-patrimoniale sui conti correnti

Tra le misure che dovrebbero tenere i conti in equilibrio e rilanciare la crescita, spuntano alcune medicine amare: taglio alle detrazioni Irpef, stangata sulle case sfitte e mini-patrimoniale sui conti deposito

La legge di Stabilità è pronta. Il governo ha definito un piano di gestione economica che inizierà a spiegare i suoi effetti nel 2014, e per tre anni. Si tratta di una manovra da 11,6 miliardi di euro nel primo anno, con riduzioni di spesa per 3,5. Foriera anche di un taglio del cuneo fiscale dal quasi 3 miliardi nel 2014, che diventeranno 5,6 per le imprese e 5 per i lavoratori nell’arco del triennio. Per quel che ruota attorno al fisco, le novità principali si contano sulle dita di una mano: taglio delle detrazioni Irpef; il Trise sulla casa e la proroga dei bonus; la stangata sulle case sfitte; l’incremento della ‘patrimonialina’ sul deposito titoli e ingresso dell’imposta di bollo sui documenti online. Sfumato in extremis l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie.

Innanzitutto, colpo di forbici alle detrazioni Irpef del 19%attualmente previste, ad esempio, per spese mediche, farmaci, interessi mutui prima casa, spese portatori di handicap, assicurazioni sulla vita, asili nido e scuola, scenderanno al 18% per l’anno d’imposta 2013 e al 17% per l’anno d’imposta successivo.

Preoccupa molti, poi, la scoppola che si abbatterà sulleabitazioni non locate. In pratica, per le ‘case al mare’ non affittate, il decreto prevede in un passaggio ben preciso larivalutazione della rendita catastale di questi edifici al 17%; è è comunque meno del 34% dei tempi dell’Ici, ma l’Irpef marca comunque un ritorno in grande stile. Il quotidiano ‘La Stampa’ ha chiesto al Servizio politiche territoriali della Uil di fare due conti: «Per una casa di dimensione media in una grande città, chi ha un reddito di 40mila euro finirà per pagare 114 euro in più di Irpef, che sommati a Imu e Tasi fanno un aggravio di quasi 200 euro».

Se l’aumento della tassazione sulle rendite è stato scongiurato, ecco invece salire l’imposta di bollo per i conti deposito ed altri prodotti finanziari di investimentoI titolari di conto deposito in banca o in posta(compresi i buoni fruttiferi), assisteranno al ritocco del bollo dallo 0,15% allo 0,2% delle liquidità depositate a partire da gennaio 2014. Per la precisione si tratta dell’imposta di bollo per le comunicazioni periodiche ai clienti. Con questa modifica, a tutti gli effetti una mini-patrimoniale, si conta di incassare quasi un miliardo di euro. Già il governo Monti aveva innalzato la percentuale dallo 0,1 allo 0,15% e nel frattempo si era fortemente ridotta la quota di banche che assumevano l’onere al posto del cliente.