Il disegno di legge “Jobs Act lavoro autonomo e lavoro agile” con misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile del lavoro subordinato detta “lavoro agile” ha superato il vaglio della Commissione Lavoro e attende di diventare legge.
Nello specifico le principali novità sono le seguenti.
La prima parte del provvedimento si occupa di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Le principali misure riguardano:
deducibilità nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità ; spese per la partecipazione a convegni,corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative.
•la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
•il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
•la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
•una specifica tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che non è una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
È previsto che:
•il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a chi svolge le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, anche in materia di incentivi fiscali e contributivi;
•il datore di lavoro garantisce ugualmente al lavoratore il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
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