Navette per strutture alberghiere: la detrazione IVA è limitata al 40%

th6HUQ002YIl Ministero dell’Economia e finanze fornisce un’interpretazione restrittiva dell’art. 19–bis1 del D.P.R. n. 633/1972. Nel corso di un’interrogazione parlamentare a risposta immediata del 4 agosto 2016 è stata negata la possibilità di considerare automaticamente ed esclusivamente strumentali i mezzi di trasporto utilizzati quali “navette” dagli alberghi per gli spostamenti dei propri clienti.

Conseguentemente l’Iva può essere considerata in detrazione nella misura del 40%. Rimane valida la possibilità di dimostrare l’utilizzo esclusivo (strumentale) dei predetti mezzi di trasporto.

La fattispecie presa in esame riguardava automezzi con capienza minima pari a sei persone e massima fino a 9 persone. I mezzi di trasporto erano utilizzati quotidianamente per il trasporto degli ospiti verso gli impianti di risalita delle stazioni sciistiche, scuole di sci, stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate si considerano “automaticamente” strumentali i mezzi di trasporto senza i quali l’attività non può essere esercitata. Si tratta, ad esempio, delle autovetture impiegate per l’esercizio dell’attività di leasing o di noleggio o ancora delle autovetture utilizzate per la formazione delle scuole guida.

Le predette caratteristiche non sussistevano nel caso in esame. L’attività alberghiera può comunque essere esercitata anche senza mettere a disposizione dei clienti i mezzi di trasporto utilizzati quali “navette” per il raggiungimento di determinati luoghi. Le medesime limitazioni, secondo la risposta al question time si applicano anche ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto l’onere potrà essere considerato in deduzione dal reddito di impresa nella misura massima del 20% ed entro i massimali previsti dall’art. 164 del TUIR.

La percentuale di detrazione ai fini Iva del 40% è di tipo forfetario ed è stata autorizzata dalla Commissione europea. Pertanto essa si applica indipendentemente dalla misura dell’utilizzo dei predetti mezzi di trasporto nell’attività d’impresa esercitata. In pratica non è necessario verificare se le autovetture siano effettivamente impiegate nell’attività nella predetta misura del 40 per cento. Il legislatore presume in ogni caso un utilizzo promiscuo che però non deve essere dimostrata né dal contribuente, né dall’Agenzia delle entrate.

Al fine di rendere la disposizione compatibile con la normativa comunitaria l’art. 19–bis1 del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di considerare in detrazione l’Iva nella misura integrale a condizione di fornire la prova dell’utilizzo esclusivo.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. La messa a disposizione del mezzo di trasporto dietro corrispettivo è infatti un’operazione imponibile ai fini Iva, ai sensi del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso contenuto nell’art. 24 della direttiva n. 2006/112/CE, non derogato dalla decisione del Consiglio, che prende in considerazione solo l’art. 26 della direttiva stessa. I veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa. Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’Iva, che l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile. Ciò a condizione che non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette (Ris min. Dip. Politiche fiscali n. 6/2008).

Questa soluzione non può però applicarsi alla fattispecie in esame. L’impresa intendeva considerare tout court le autovetture quali beni strumentali utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività indipendentemente dal noleggio dei predetti mezzi di trasporto ai dipendenti. La strumentalità era argomentata sulla base dello specifico servizio di “navetta”, ma la risposta fornita nel corso dell’interrogazione parlamentare è stata negativa.

In mancanza di una specifica prova dell’utilizzo esclusivo, l’Iva sarà detraibile nella misura limitata del 40%

La detrazione IVA e la deducibilità dei costi delle auto

thCGHZ08XYLa detrazione dell’Iva per le automobili: regole generali
La norma che stabilisce la detraibilità dell’ IVA sugli acquisiti di veicoli stradali e sulle relative spese, è l’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 (testo unico IVA).

Il testo in vigore nel 2016 prevede che la limitazione della detrazione iva al 40% riguardi «tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Quindi in generale è possibile detrarre il 40% dell’IVA sostenuta congiuntamente all’acquisto dell’automobile. Questo limite vige in quanto c’è la presunzione che l’autovettura risponda ad un utilizzo promiscuo più che esclusivo, infatti molto spesso l’auto viene impiegata sia ai fini esclusivamente aziendali, che ai fini personali.

La predeterminazione legale della misura della detrazione al 40% era assoluta, ovvero non ammetteva prova contraria, mentre ora è una presunzione legale semplice, pertanto se il contribuente riesce a dimostrare l’uso esclusivo, può anche detrarre una percentuale maggiore.

Di conseguenza, la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha la possibilità di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai medesimi veicoli, – custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

Ricapitolando, in linea generale l’acquirente può:
•detrarre l’IVA sull’acquisto dell’autovettura e sui costi connessi (manutenzione, carburante…) al 40%;
•detrarre l’IVA sull’acquisto dell’autovettura e sui costi connessi in misura superiore al 40%, salvo poi dimostrare l’utilizzo esclusivo del mezzo ai fini dell’attività.

Detrazione IVA su auto e spese d’impiego
E’ sparita, ma solo ai fini Iva, la distinzione tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, falsi autocarri e autocarri; ed è stato superato anche il riferimento alla classificazione del Codice della strada.
La detraibilita’ dell’Iva e’ la seguente:
1.Detrazione 100% dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non puo’ svolgere l’attivita’ (es.: taxisti, noleggiatori auto,), ecc;

2.Detrazione limitata (40%) dell’Iva:
veicoli stradali a motore per trasporto persone o cose, < 35 q.li e con max 8 posti + quello del conducente.
Attenzione: certi piccoli autocarri < 35 q.li (es.: Fiorino) per i quali prima non c’era dubbio sulla detraibilita’ 100% dell’Iva, oggi sono catalogati in questa categoria e per essi la detraibilita’ 100% dell’Iva e’ subordinata alla dimostrazione da parte del contribuente dell’utilizzo esclusivo nell’impresa;

3.Indetraibilita’ totale (oggettiva) dell’Iva:
riguarda solo le moto > 350 cc.

Riepilogo detraibilità IVA e costi dell’auto
La casistica aziendale, sia per la detraibilità dell’Iva che per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese d’impiego, puo’ essere cosi’ riepilogata:
1.Autocarri > =35 q.li:
si detrae il 100% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego, compreso pedaggi autostradali. Nel caso in cui essi vengano utilizzati occasionalmente per scopi extraziendali (es.: trasloco mobili di casa) e’ sufficiente autofatturarsi il servizio.

2.Autovetture o autocarri < 35 q.li non affidate a dipendenti:
b1) se ammettiamo un utilizzo promiscuo del mezzo, si detrae il 40% dell’Iva, anche su tutte le spese d’impiego. Il costo e’ ammortizzabile al 20% (con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%.
b2) se ammettiamo un utilizzo esclusivo impresa/professione, si detrae il 100% dell’Iva creando le prove di tale utilizzo esclusivo (es.: giornale di bordo con nominativi conducente, percorrenze e causali). L’Iva sulle spese d’impiego si detrae al 100% (compresi pedaggi autostradali). Ma il costo e’ ammortizzabile al 20% ( con il limite del 20% di 18.076 elevato a 25.306,39 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016), Le spese d’impiego si deducono al 20%. Per il professionista la deducibilità parziale è ammessa solo per un veicolo.

Per i vecoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 la Legge si Stabilità 2016 ha previsto l’incremento del 40% del costo di acquisizione e di conseguenza l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR.
1.Autovetture o autocarri < 35 q.li affidate a dipendenti dietro pagamento di un corrispettivo:
si detrae il 100% dell’Iva, anche sulle spese d’impiego (compresi pedaggi autostradali). Il costo e’ ammortizzabile al 70% senza limiti, le spese d’impiego si deducono al 70%. Per effetto delle agevolazioni introdotte dalla legge di Stabilità (L. 208/215) il costo di acquisto potra’ essere maggiorato del 40%.

2.Agenti e Rappresentanti:
di regola detraggono il 100% dell’Iva sia all’atto dell’acquisto dell’auto che sulle spese d’impiego. Quanto alla deducibilita’ del costo d’acquisto dell’auto, essi deducono l’80%, col massimale per l’ammortamento dell’auto dell’80% di euro 25.823 elevato a 36.151,98 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, per effetto dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Anche le spese d’impiego sono deducibili all’80%.

Limiti di deducibilità dei costi d’acquisto di auto e moto: il super ammortamento
Riepiloghiamo qui di seguito i limiti di spesa degli auto-motoveicoli fiscalmente deducibili per imprese (esclusi agenti e rappresentanti) e professionisti :
•Autovetture: ◦Per gli acquisti effettuati fino al 14/10/2015: costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 18.076, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 3.615;
◦per gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 fino al 31/12/2016: costo massimo fiscalmente ammortizabile = euro 25.306,39, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 5.061,27;

•Stessa autovettura affidata a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta:
nessun limite di costo massimo aumentabili del 40% per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31 dicembre 2016, e percentuale di deducibilita’ del 70%;
•Autovettura acquisita in leasing:
l’importo massimo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 20% di (18.076 : costo auto concedente elevato a 25.306,39 per i contratti stipulati dal 15/10/2015 al 31/12/2016) x canoni annui di competenza, per un periodo non inferiore a 48 mesi indipendentemente dalla durata del contratto;
•Autovettura acquisita in leasing ed affidata a dipendente per la maggior parte del periodo:
l’importo annuo fiscalmente deducibile dei canoni e’ il 70% dei canoni di competenza, senza limiti;

 

       Autovetture                                  Acquisti fino al              dal 15/10/2015              Affidata ad un dipendente per la >

acquisite in leasing                               14/10/2015                   al 31/12/2016                 parte del  periodo d’imposta

Costo massimo fiscalmente

ammortizzabile                                          18.076                          25.306,39                                       –

Percentuale di deducibilità                         20%                                  20%                                        70%

Massimo ammortamento fiscale

nei 4 anni                                                       3.615                               5.061,27                                       –

Canoni di noleggio auto:
costo massimo annuo fiscalmente ammesso = euro 3.615 (e’ previsto il ragguaglio ad anno), percentuale di deducibilita’ 20%, pertanto l’importo annuo fiscalmente deducibile = euro 723,00 (euro 154,80 per noleggio moto, euro 82,64 per noleggio ciclomotore);
•Canoni di noleggio auto affidata a dipendente:
nessun costo massimo annuo e deducibilita’ del 70% del costo del noleggio;
•Motocicli:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 4.132 elevato a 5.784,32 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 826,40 elevato a 1.156,86 a seguito dell’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%;

                                                             Acquisti fino al               Acquisti dal                                        Affidata ad un dipendente per la >

10/2015                    15/10/2015 al 31/12/201614             parte del periodo periodo d’imposta

Costo massimo fiscalmente

ammortizzabile                                   4.132                                       5.784,32                                                              –

Percentuale di deducibili                  20%                                            20%                                                                70%

Massimo ammortamento

fiscale nei 4 anni                              826,40                                    1.156,86                                                                 –

 

Ciclomotori:
costo massimo fiscalmente ammortizzabile = euro 2.066 elevato a 2.892,16 per gli acquisti dal 15/10/2015 al 31/12/2016, percentuale di deducibilita’ 20%, massimo ammortamento fiscale nei 4 anni = euro 413,20 elevato a 578,43 per effetto dell’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016; se affidati a dipendente sparisce il limite massimo e la percentuale e’ sempre del 70%

                                                                                   Acquisti fino           Acquisti dal 15/10/2015    Affidata ad un dipendente per la >

                                                                                  al 14/10/2015               al 31/12/2016                       parte del periodo d’imposta

Costo massimo fiscalmente ammortizzabile               2.066                     2.892.16                                                    –

Percentuale di deducibilità                                              20%                           20%                                                       70%

Massimo ammortamento fiscale nei 4 anni               413,20                        578,43                                                       –

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Il diritto alla detrazione IVA spetta anche in mancanza di operazioni imponibili

thHCG32QZW La principale caratteristica dell’Iva è la neutralità tale principio, si concretizza con il diritto al rimborso da ottenere almeno in coincidenza con la cessazione dell’attività. In questo caso non trovano applicazione i presupposti previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Non è necessario che l’aliquota Iva delle operazioni attive poste in essere sia superiore a quella relativa agli acquisti. Il diritto al rimborso è subordinato unicamente all’osservanza dei principi di inerenza e della detrazione che deve essere esercitata, in base all’art. 19 del Decreto Iva, nei termini previsti dalla legge.

In alcuni casi, però, gli uffici negano il diritto al rimborso qualora la società cessata non abbia posto in essere operazioni imponibili o assimilate ai fini della detrazione. Secondo i giudici comunitari è possibile beneficiare del diritto alla detrazione anche se nel periodo durante il quale se ne fruisce non sono state effettuate a “valle” operazioni imponibili a condizione, però, che la detrazione non dia luogo a situazioni fraudolente o abusive (Corte di Giustizia UE, sentenza 7 settembre 1999, causa C–216/97; Id., 8 giugno 2000, causa C–400/98; Id., 22 febbraio 2001, causa C–408/98; Id., 29 aprile 2004, causa C–137/02). al di fuori dalle ipotesi di frode o abuso, l’Amministrazione non può negare l’esercizio del diritto alla detrazione ad un soggetto passivo che potenzialmente acquisti per produrre operazioni imponibili a valle, a nulla influendo il fatto se, poi, questa produzione si manifesti concretamente.

Il comportamento assunto dei soggetti passivi richiedenti il rimborso è regolare qualora l’Iva eccedente trovi la sua origine (formazione) nell’acquisto di una serie di servizi (o beni) inerenti all’attività.

Per ciò che riguarda il principio di inerenza, la cui sussistenza è condizione essenziale per l’esercizio del diritto alla detrazione e, per l’ottenimento del rimborso dell’Iva, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che è necessaria l’esistenza di un nesso immediato e diretto tra i beni e servizi acquistati e le operazioni attive a valle. Tuttavia, l’esistenza di tale nesso deve essere riconosciuta anche con riguardo alle spese generali (Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 1989, causa C–342/87).

Negare il diritto al rimborso in sede di cessazione dell’attività, motivando il diniego unicamente con la mancanza di operazioni attive, darebbe luogo ad un’evidente lesione del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. In questo caso, a causa del diniego del rimborso, la società ricorrente risulterebbe incisa dal tributo, alla stregua di un soggetto “privato”, pur avendo esercitato, senza dubbio alcuno, un’attività di impresa. Tale attività inizia, come più volte affermato dalla giurisprudenza, non ponendo effettivamente in essere operazioni imponibili, ma in coincidenza con gli atti preparatori all’attività.