Partite Iva iscritte all’Inps, congelato per un anno l’aumento dei contributi

Il ministro del lavoro Giovannini ha dato il via libera ad una serie di emendamenti alla legge di stabilità 2014 che prorogano per il 2014 l’aliquota contributiva al 27% per i titolari di partita Iva

inpsNon ci sarà l’aumento dell’aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata, professionisti e partita Iva dal 1 gennaio 2014. Non ci sarà l’aumento dei contributi previdenziali, o meglio dell’aliquota contributiva per le partite Iva esclusive dal 1 gennaio 2014, previsto dalla riforma del lavoro Fornero. I professionisti tirano un sospiro di sollievo. Associazioni di professionisti con partita Iva avevano lanciato poco tempo fa l’allarme sull’aumento dei contributi dal 1 gennaio 2014, (si rinvia al nostro articolo Contributi professionisti, stop all’aumento dal 2014) dal 27,72% al 28,72%, per poi arrivare al 37,2% nel 2018. Un aumento contributivo deciso dall’ex ministro Fornero che ha introdotto l’aumento dell’ aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata Inps. Ora dopo numerose critiche, il ministro del lavoro Giovannini ha dato il via libera ad una serie di emendamenti alla legge di stabilità 2014 che prorogano per il 2014 l’aliquota contributiva al 27% per i titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata. Una proposta bipartisan . “Va valutato laicamente il congelamento di un anno dell’aliquota, così come l’introduzione di meccanismi per ripartire l’onere della contribuzione” – ha commentato il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano. “Siamo disponibili a ragionare, senza dimenticare che con il sistema contributivo, il rallentamento della crescita della contribuzione si traduce in una pensione più bassa”.

INPS messaggio n. 2698 del 12 febbraio 2013

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogata all’anno 2013
L’INPS, con il messaggio n. 2698 del 12 febbraio 2013, informa che ai soggetti non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che:
– gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
– di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.