La dichiarazione precompilata: in via sperimentale, dal 2015

Il patrimonio informativo dell’Agenzia, finora utilizzato soprattutto per finalità di controllo, sarà impiegato, per la prima volta, per fornire un reale servizio ai cittadini

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La legge delega per la riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) ha previsto che il Governo adotti, attraverso l’emanazione di specifici decreti legislativi, delle misure per offrire una migliore assistenza ai contribuenti per l’esecuzione degli adempimenti fiscali a loro carico, in particolare per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e per il calcolo delle relative imposte.
Al momento, è in corso di emanazione lo schema di decreto in materia di semplificazioni fiscali (atto del Governo 99-bis), che contiene anche la disciplina relativa alla predisposizione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si prevede che l’Agenzia metta a disposizione dei cittadini dei modelli di dichiarazione già “precompilati” con alcuni dati conosciuti dall’Amministrazione finanziaria; i contribuenti potranno semplicemente accettare la dichiarazione, se riterranno che i dati proposti sono rispondenti alla loro reale situazione, oppure fare delle correzioni in caso di dati errati o incompleti.Sul tema, l’Agenzia delle Entrate non è certo impreparata: già da anni, infatti, è stata intrapresa questa strada, nell’ottica di valorizzare al massimo il patrimonio informativo disponibile. Infatti, per i contribuenti che scelgono di compilare e trasmettere il modello Unico Persone fisiche utilizzando isoftware offerti dall’Agenzia, è disponibile il servizio UnicoWeb, che fornisce come base di partenza un modello in cui sono già pre-impostate alcune informazioni, ovviamente modificabili, che derivano dalla dichiarazione precedente (ad esempio, i redditi dei fabbricati e dei terreni, i familiari a carico, le spese ripartite su più annualità).Il progetto di predisposizione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia partirà, in via sperimentale, dal 2015 e riguarderà, in prima battuta, i contribuenti che presentano tipologie reddituali “semplici”, principalmente redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione, normalmente dichiarati attraverso il modello 730.

L’adozione della dichiarazione precompilata rappresenta un radicale cambiamento nei rapporti tra Fisco e cittadini, una completa inversione del paradigma attuale: oggi, è il contribuente che dichiara i propri redditi e le spese sostenute, versando in auto-liquidazione le imposte eventualmente dovute o premurandosi di richiedere il rimborso, se ha versato imposte in eccedenza.
L’Agenzia delle Entrate è quindi chiamata a effettuare delle verifiche ex post sulla dichiarazione, in primo luogo attraverso la liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, che verifica a tappeto, su tutte le dichiarazioni presentate, eventuali errori nella compilazione o nel pagamento delle somme dovute.
L’Amministrazione finanziaria svolge poi dei controlli “documentali” sulla dichiarazione, secondo quanto disposto dall’articolo 36-ter dello stesso Dpr 600/1973, per verificare che le spese indicate in dichiarazione che danno diritto a deduzioni dal reddito (ad esempio, gli assegni di mantenimento al coniuge separato) o a detrazioni dall’imposta (ad esempio, gli interessi passivi versati per mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale) siano state effettivamente sostenute. In questi casi, il contribuente è chiamato a esibire i documenti che giustificano tali spese, presentandoli a un ufficio territoriale dell’Agenzia o avvalendosi di altre modalità, anche telematiche, di trasmissione della documentazione.
Il controllo, in questi casi, avviene confrontando i dati dichiarati con quelli che alcuni soggetti terzi (tipicamente, banche, assicurazioni ed enti previdenziali) sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Agenzia.

Con l’avvento della dichiarazione precompilata, questo scenario è destinato a cambiare radicalmente.
Il patrimonio informativo che l’Agenzia ha a disposizione, finora utilizzato principalmente per finalità di controllo, sarà impiegato, per la prima volta, per fornire un reale servizio ai cittadini: la dichiarazione dei redditi.
Per compilare i modelli, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le informazioni già in suo possesso, ad esempio le dichiarazioni degli anni precedenti o i dati relativi agli atti del registro, le informazioni sui redditi erogati a dipendenti e pensionati trasmesse dai sostituti d’imposta, nonché i dati relativi ad alcune spese sostenute dai contribuenti che danno diritto a detrazioni o deduzioni, comunicati dagli enti esterni: diventa quindi evidente che, se la dichiarazione viene accettata dai contribuenti senza apportare modifiche, viene meno la necessità di sottoporre la stessa al controllo documentale.

Dal punto di vista dei controlli, il vantaggio per i cittadini sarà ancora più forte se decideranno di avvalersi di un intermediario abilitato (Caf o professionista) per lo scarico e il successivo invio della dichiarazione: in questo caso, eventuali controlli e richieste di documentazione non saranno più rivolti al contribuente, come accade oggi, ma saranno indirizzati all’intermediario che gli ha fornito assistenza e che sarà anche chiamato a rispondere direttamente in caso di errore.
In questo modo, si intende valorizzare il ruolo degli intermediari quali soggetti che, nell’ambito della loro attività, autorizzata dallo Stato, devono verificare che la dichiarazione sia coerente con la documentazione in possesso del contribuente e devono quindi apporre il visto di conformità sulla dichiarazione, attività per cui ricevono uno specifico compenso.

Naturalmente si tratta di un percorso difficile, da attuare con gradualità.
Il quadro normativo di riferimento in materia fiscale, infatti, è particolarmente complesso e l’Agenzia delle Entrate non sempre dispone di tutte le informazioni utili per proporre al contribuente una dichiarazione che egli possa accettare “in toto”. Basti pensare che, in molti casi, per poter usufruire delle detrazioni o deduzioni, le norme richiedono anche la presenza di specifici requisiti soggettivi (ad esempio, per detrarre gli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale è richiesto che il contribuente sia residente in quell’immobile, con alcune peculiari eccezioni).
Nonostante le difficoltà, è stato avviato un progetto ambizioso, che prevede, negli anni a venire, l’inserimento in dichiarazione di un numero sempre maggiore di dati: a partire dal 2016, infatti, sarà precompilata anche la sezione relativa alle spese sanitarie, che rappresentano una voce di spesa molto diffusa, e di importo significativo, per la maggior parte dei cittadini. Saranno poi sviluppati ulteriori flussi informativi da parte di altri soggetti privati nell’ottica di poter fornire ai contribuenti, nel corso dei prossimi anni, una dichiarazione il più possibile corretta e completa di tutti i dati che li riguardano.

I rimborsi del 730 avranno un controllo in piu’ con rimborso superiore a 4.000 euro

I modelli 730 con un credito superiore a 4000 euro saranno preventivamente controllati e il rimborso verra’ effettuato dall’Agenzia delle Entrate

Lo prevede il comma 586 della Legge di Stabilità. I modelli 730 presentati sia dai lavoratori dipendenti con sostituto, che da quest’anno anche da dipendenti senza sostituto, da cui scaturirà un rimborso superiore a 4000 euro, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione, subiranno una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, che controllerà sia i documenti da cui scaturisce il credito che la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.
Il controllo sarà effettuato anche se il credito di imposta scaturisce da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Successivamente al controllo il rimborso spettante sarà erogato dall’Agenzia delle entrate.
Questo, in termini pratici, vuol dire che il rimborso dal prossimo anno non arriverà nelle tasche dei dipendenti nei mesi di luglio-agosto ma presumibilmente entro dicembre. Si attendono comunque chiarimenti sull’esatta portata della norma. Non si capisce infatti se tutte le dichiarazioni saranno controllate o solo a campione.

Ecco il 730 per i disoccupati

Dichiarazione 730/2013 senza sostituto: ora è possibile se si è a credito

I contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati privi di un sostituto d’imposta ma a credito per il periodo d’imposta 2012, possono presentare il modello 730/2013 fino al 30 settembre ed ottenere il rimborso direttamente da parte dell’Amministrazione finanziaria

41915_1307629043Finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare il modello UNICO PF.

Quest’ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d’imposta, ma consente solo di:
riportare il credito d’imposta alla dichiarazione dell’anno successivo;
oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all’Amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica.

Ora, l’art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare) convertito in legge, ha introdotto, a decorrere dal 2014 (con riferimento al periodo d’imposta 2013), la possibilità di presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato anche per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal modo:
se dal modello dichiarativo emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ovvero, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
se dal modello dichiarativo emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
Il decreto, inoltre, anticipa già al 2013 (con riferimento al periodo dichiarativo 2012) la possibilità di presentare il modello 730/2013 se si è privi di sostituto d’imposta, però solo a condizione che dal modello dichiarativo emerga un credito.
In tal caso, i contribuenti interessati possono presentare il modello 730/2013 in via eccezionale dal 2 al 30 settembre 2013.
I requisiti richiesti

Per poter presentare il modello 730/2013 dal 2 al 30 settembre 2013, il lavoratore dipendente e assimilato deve:
essere privo di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, deve aver posto il posto di lavoro senza aver trovato un nuovo impiego);
avere percepito nel periodo d’imposta almeno un reddito che possa essere indicato nei righi da C1 a C3 e da C6 a C8 del modello 730;
avere un esito contabile finale della dichiarazione a credito. A tal fine, come stabilito dal provvedimento attuativo del 22 agosto, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca), cioè tali importi saranno scomputati direttamente in sede di determinazione del credito spettante (al riguardo, si precisa che la misura dell’acconto IRPEF per il 2013 è stata innalzata dal 99% al 100% ad opera dell’art. 11, comma 18, del D.L. n. 76/2013, ma sarà cura del CAF o del professionista abilitato provvedere al calcolo).
In particolare, si deve avere:

(rigo 152, mod. 730-3 – rigo 151, col. 2, mod. 730-3) ≥ 0

Inoltre, ai fini della compilazione:
– la casella “Situazioni particolari” del Frontespizio deve essere valorizzata con il codice “1”;
– nel campo riservato al codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio deve essere indicata la sequenza numerica “20137302013”;
– la casella “730 integrativo” non deve essere valorizzata: non è possibile, infatti, presentare il modello 730/2013 “situazioni particolari” per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata;
– non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro I (IMU), che comporterebbe l’utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all’intero “saldo contabile”.

 

Studio Pusceddu