Unioni civili e detrazioni fiscali

Lo%20stesso%20sì%20unioni%20civiliLe unioni civili sono ormai completamente equiparate, dal punto di vista fiscale, al matrimonio. Ciò dopo l’approvazione della legge Cirinnà (legge 20 maggio 2016, n. 76). L’equiparazione vale anche per le detrazioni di imposta per carichi di famiglia e per gli oneri deducibili ex art. 10 del TUIR.

L’equiparazione trova origine nell’art. 1, c. 20 della legge in rassegna il quale prevede che “… le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

A seguito delle tecnica utilizzata dal legislatore, l’art. 12, comma 1 del TUIR, contenente la parola coniuge, deve essere applicato ad ognuna delle parti dell’unione civile. L’Agenzia delle entrate deve riconoscere in favore delle unioni civili, la detrazione per il coniuge a carico prevista dal predetto art. 12, c. 1, lett. a – b del TUIR.

I limiti quantitativi sono coincidenti con quelli applicabili nel caso di matrimonio. Pertanto la detrazione può essere fatta valere a condizione che il “congiunto” (avente lo stesso sesso) abbia un reddito lordo annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Il sostituto di imposta dovrà riconoscere la predetta detrazione nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente con riferimento ai redditi erogati nell’anno.

L’art. 12, c. 2, del TUIR ammette la detrazione per talune categorie di oneri anche nel caso in cui siano stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. Anche in tale ipotesi, come per le fattispecie già esaminate, il riferimento al coniuge deve essere “letto” in favore di una delle parti dell’unione civile. Pertanto se, ad esempio, una delle parti effettua il pagamento, nell’interesse dell’altra parte (fiscalmente a carico), di un premio assicurativo, avente ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, è possibile fruire della detrazione all’uopo prevista pari a 630 euro.

I benefici sopra indicati (detrazioni ed oneri deducibili sostenuti nell’interesse dell’altra parte dell’unione civile effettivamente a carico) spettano a condizione che l’unione civile sia costituita secondo le indicazioni della legge Cirinnà.

Le due parti interessate devono aver raggiunto la maggiore età e devono avere lo stesso sesso. In questo caso possono costituire un’unione civile mediante una dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile deve provvedere alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.