Medici di famiglia: esenzione Irap

irap-immagineI medici di famiglia non sono tenuti a pagare l’Irap. La medicina di gruppo, svolta in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, non è equiparabile all’attività degli studi professionali associati né tanto meno ad alcuna forma societaria, sfuggendo in questo modo all’applicazione del tributo. Sempre che non vi siano beni strumentali o apporto di lavoro di terzi di entità superiore al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Tanto ha asserito la 6ª sezione civile della Cassazione che, dopo il recente intervento delle sezioni unite, con tre diverse sentenze depositate il 14 luglio: le pronunce nn. 14408, 14409 e 14412 del 2016.