Lavoro autonomo e lavoro “agile” pronti a diventare legge

tutela-lavoro-autonomoIl disegno di legge “Jobs Act lavoro autonomo e lavoro agile” con misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile del lavoro subordinato detta “lavoro agile” ha superato il vaglio della Commissione Lavoro e attende di diventare legge.

Nello specifico le principali novità sono le seguenti.

La prima parte del provvedimento si occupa di lavoro autonomo con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Le principali misure riguardano:

deducibilità nella misura del 100%, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità ; spese per la partecipazione a convegni,corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative.

•la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
•il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale tali lavoratori possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino;
•la sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente in caso di gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, e la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni.
•una specifica tutela contro la malattia in base alla quale, i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

La seconda parte del provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro agile, che non è una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

È previsto che:
•il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a chi svolge le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda, anche in materia di incentivi fiscali e contributivi;
•il datore di lavoro garantisce ugualmente al lavoratore il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

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Mettersi in proprio: scegliere tra lavoro autonomo e impresa

Lavoratore autonomo o impresa: qual è il modo migliore di mettersi in proprio?

Rete ImpresaMettersi in proprio e un’espressione generica che si riferisce a tutte le attività di lavoro non dipendente: si può dire, quindi, che chiunque avvia un’attività lavorativa in forma non subordinata “si mette in proprio”. Più difficile e distinguere l’”attività di lavoro autonomo” dall’”attività imprenditoriale”: in genere, tuttavia, si attribuiscono al lavoro autonomo delle caratteristiche diverse da quelle dell’impresa.

Tutte le attività di lavoro non dipendente si possono perciò classificare, secondo le norme civilistiche e fiscali, in due categorie principali:
  • attività professionale (lavoro autonomo);
  • attività di impresa.

Lavoro autonomo e figure atipiche

Il lavoro autonomo è definito dall’art. 2222 c.c., che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi. Egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati. Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato.
Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest’ultima categoria rientrano essenzialmente lelibere professioni intellettuali protette da iscrizione in un Albo professionale. Esistono, però, anche professionisti per cui non è necessaria l’iscrizione in un Albo e commercianti
che svolgono attività professionali aprendo una partita Iva.
Nel lavoro autonomo, rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell’attività lavorativa in forma non subordinata ma neanche totalmente autonoma, bensì in forma coordinata e, spesso, inserita nell’organizzazione dell’imprenditore committente.
Rientrano in queste forme di collaborazione autonoma le cosiddette Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co), ormai sostituite dal Lavoro a Progetto (Co.Co.Pro), e altre forme di lavoro parasubordinato, come il lavoro occasionale.

La società – la scelta del regime giuridico

La scelta della forma giuridica da adottare per creare un’impresa è di fondamentale importanza per la riuscita dell’intero progetto. Per una scelta corretta è necessario tenere in considerazione le esigenze dell’imprenditore, il capitale che si vuole impegnare, il grado di responsabilità che ciascuna forma giuridica comporta, le diverse implicazioni fiscali e, infine, la complessità degli adempimenti contabili ed organizzativi.
La ditta individuale rappresenta senz’altro la forma giuridica più semplice, ideale per chi non ha soci e soprattutto ha l’esigenza e la volontà di lavorare in piena autonomia. Solitamente viene scelta per imprese di dimensioni limitate, con volume di affari contenuti, come ad esempio le attività artigianali.
Per l’avvio dell’attività è sufficiente iscriversi alla Camera di Commercio e aprire una partita IVA, senza dover ricorrere ad un notaio. Gli oneri fiscali, amministrativi e contabili sono ridotti al minimo. Non è necessario tenere libri sociali e la costituzione o lo scioglimento dell’impresa non sono tassati. Per liquidare l’attività bisogna chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio ed eventualmente, se si è iscritti, all’Inps e Inail.
E’ obbligatorio tenere i libri previsti dalla normativa fiscale e cioè libri IVA e libri contabili.
Il problema si pone nella denuncia dei redditi, in quanto i redditi dell’impresa (dopo aver scontato l’Irap) si sommano a quelli personali e quindi tassati a loro volta con le aliquote progressive previste dall’Irap. In questo modo più è alto il guadagno più lieviteranno le imposte. Inoltre il rischio dell’impresa coinvolge tutto il patrimonio personale dell’imprenditore.
Un’altra grande possibilità per fare impresa è data dalla costituzione di una società. Esistono svariate tipologie di società, che possiamo suddividere in 3 grandi aree:
  • Società di persone: Società semplice (Ss), Società in nome collettivo (Snc), Società in accomandita semplice (Sas);
  • Società di capitali: Società a responsabilità limitata (Srl), Società a responsabilità limitata unipersonale, Società per azioni (Spa), Società in accomandita per azioni (Sapa);
  • Società cooperative.
Per tutte queste forme la costituzione della società deve avvenire per atto pubblico in presenza di un notaio. Ogni società deve possedere uno statuto, deve essere iscritta al Registro delle Imprese nella Camera di Commercio di riferimento dove ha sede legale la società stessa.