Lavoratore autonomo o impresa: qual è il modo migliore di mettersi in proprio?
Mettersi in proprio e un’espressione generica che si riferisce a tutte le attività di lavoro non dipendente: si può dire, quindi, che chiunque avvia un’attività lavorativa in forma non subordinata “si mette in proprio”. Più difficile e distinguere l’”attività di lavoro autonomo” dall’”attività imprenditoriale”: in genere, tuttavia, si attribuiscono al lavoro autonomo delle caratteristiche diverse da quelle dell’impresa.
Tutte le attività di lavoro non dipendente si possono perciò classificare, secondo le norme civilistiche e fiscali, in due categorie principali:
- attività professionale (lavoro autonomo);
- attività di impresa.
Lavoro autonomo e figure atipiche
Il lavoro autonomo è definito dall’art. 2222 c.c., che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi. Egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati. Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato.
Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest’ultima categoria rientrano essenzialmente lelibere professioni intellettuali protette da iscrizione in un Albo professionale. Esistono, però, anche professionisti per cui non è necessaria l’iscrizione in un Albo e commercianti
che svolgono attività professionali aprendo una partita Iva.
Nel lavoro autonomo, rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell’attività lavorativa in forma non subordinata ma neanche totalmente autonoma, bensì in forma coordinata e, spesso, inserita nell’organizzazione dell’imprenditore committente.
Rientrano in queste forme di collaborazione autonoma le cosiddette Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co), ormai sostituite dal Lavoro a Progetto (Co.Co.Pro), e altre forme di lavoro parasubordinato, come il lavoro occasionale.
La società – la scelta del regime giuridico
La scelta della forma giuridica da adottare per creare un’impresa è di fondamentale importanza per la riuscita dell’intero progetto. Per una scelta corretta è necessario tenere in considerazione le esigenze dell’imprenditore, il capitale che si vuole impegnare, il grado di responsabilità che ciascuna forma giuridica comporta, le diverse implicazioni fiscali e, infine, la complessità degli adempimenti contabili ed organizzativi.
La ditta individuale rappresenta senz’altro la forma giuridica più semplice, ideale per chi non ha soci e soprattutto ha l’esigenza e la volontà di lavorare in piena autonomia. Solitamente viene scelta per imprese di dimensioni limitate, con volume di affari contenuti, come ad esempio le attività artigianali.
Per l’avvio dell’attività è sufficiente iscriversi alla Camera di Commercio e aprire una partita IVA, senza dover ricorrere ad un notaio. Gli oneri fiscali, amministrativi e contabili sono ridotti al minimo. Non è necessario tenere libri sociali e la costituzione o lo scioglimento dell’impresa non sono tassati. Per liquidare l’attività bisogna chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio ed eventualmente, se si è iscritti, all’Inps e Inail.
E’ obbligatorio tenere i libri previsti dalla normativa fiscale e cioè libri IVA e libri contabili.
Il problema si pone nella denuncia dei redditi, in quanto i redditi dell’impresa (dopo aver scontato l’Irap) si sommano a quelli personali e quindi tassati a loro volta con le aliquote progressive previste dall’Irap. In questo modo più è alto il guadagno più lieviteranno le imposte. Inoltre il rischio dell’impresa coinvolge tutto il patrimonio personale dell’imprenditore.
Un’altra grande possibilità per fare impresa è data dalla costituzione di una società. Esistono svariate tipologie di società, che possiamo suddividere in 3 grandi aree:
- Società di persone: Società semplice (Ss), Società in nome collettivo (Snc), Società in accomandita semplice (Sas);
- Società di capitali: Società a responsabilità limitata (Srl), Società a responsabilità limitata unipersonale, Società per azioni (Spa), Società in accomandita per azioni (Sapa);
- Società cooperative.
Per tutte queste forme la costituzione della società deve avvenire per atto pubblico in presenza di un notaio. Ogni società deve possedere uno statuto, deve essere iscritta al Registro delle Imprese nella Camera di Commercio di riferimento dove ha sede legale la società stessa.