IRAP: casi in cui non è dovuta dal professionista

L’Irap è stata istituita con il D.Lgs. n. 446/1997 ed èirap un tributo di natura reale che colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente.
Il presupposto del tributo, quindi, è l’esercizio abituale di un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2 D. Lgs n. 446/1997, come modificato dal D. Lgs n. 137/1998).
I lavoratori autonomi o imprenditori sono tenuti, quindi, a versare l’Irap qualora svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma”, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi.

Il soggetto passivo dell’IRAP non è il “professionista semplice” ma il professionista-imprenditore, secondo la distinzione espressa dalle Sezioni Unite (sent. n. 12109/2009). Da ciò deriva che “non è l’oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l’organizzazione di capitali o lavoro altrui”.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 156/2001, nel caso dell’Irap, è stato individuato un nuovo indice di capacità contributiva ossia il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, risultando tassabile il lavoro autonomo solo se organizzato in forma sostanzialmente imprenditoriale

La giurisprudenza più recente ha affermato che “… il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente, sotto qualsiasi forma, è il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività i assenza dell’organizzazione”.

L’impiego di una segreteria o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive non fa scattare il pagamento dell’Irap da parte del professionista, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e l’onere della prova circa l’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta (Cass, SU, n. 9451/2016).

Recentemente la Circolare n.20/E/2016 dell’Agenzia delle entrate, nel commentare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 cc. 70 – 73 – 125 L. n. 208/2015), ha precisato che non rientrano più tra i soggetti passivi dell’Irap:

– i soggetti che esercitano un’attività agricola ex art. 32 Tuir;

– le cooperative ed i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;

– le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ex art. 10 Dpr n. 601/73.

Sulla questione in esame, attese le diverse interpretazioni fornite dai giudici di legittimità, sarebbe auspicabile che il legislatore rivedesse normativamente l’ambito applicativo del tributo al fine di chiarire in modo definitivo il presupposto impositivo per l’attività svolta dalle categorie di contribuenti interessati.

 

Irap dei piccoli studi: chi paga e chi no

irap-fotolia-258L’avvocato che utilizza lo studio di un collega non deve pagare l’Irap. Al pari del commercialista che lavora solo come sindaco di società e ha avuto per un certo periodo – in tempi diversi – una segretaria e un praticante. O come il medico o il legale che hanno una segretaria part-time con funzioni puramente esecutive. In tutti questi casi, però, i contribuenti hanno dovuto arrivare fino in Cassazione per vedersi riconosciuta l’esclusione dall’imposta, spendendo tempo e denaro, e affrontando le incertezze della definizione di «autonoma organizzazione» (il requisito in assenza del quale l’imposta regionale non è dovuta).

Questa è la situazione in cui si trovano oggi tanti professionisti e imprese individuali, a meno di un mese dal termine per il versamento degli acconti del 2 dicembre. E le cose – almeno per ora – non sembrano destinate a migliorare con il 2014, visto che le disposizioni dettate un anno fa per ridurre l’Irap sui piccoli sono state praticamente svuotate negli ultimi mesi

I fondi azzerati
La legge 228/2012 stanziava 682 milioni per il triennio 2014-2016, aprendo di fatto alla possibilità di escludere dall’Irap i professionisti e le imprese individuali che non hanno dipendenti e usano beni strumentali al di sotto di un certo valore. Il fondo, però, è stato eroso rapidamente: i 188 milioni stanziati per il 2014, ad esempio, sono stati via via dirottati per coprire i bonus edilizi e per i mobili (15 milioni), le misure del decreto “del fare” (15,9 milioni) e quelle previste dal decreto Iva-lavoro (150 milioni). Con il risultato che oggi rimarrebbe in cassa la miseria di 7,1 milioni. Ma il condizionale è puramente teorico, perché il Ddl di stabilità ora all’esame del Parlamento sopprime l’autorizzazione di spesa, in pratica definanziando il fondo.

Peraltro, anche se le risorse fossero rimaste al loro posto, sarebbero state inutilizzabili, perché non è mai stato emanato il decreto dell’Economia con cui chiarire il valore minimo dei beni strumentali. Senza dimenticare che secondo la Cassazione il valore dei beni è ininfluente ai fini del concetto di «organizzazione»: e quindi alcune delle micro-imprese con beni strumentali appena sopra la soglia avrebbero sicuramente intentato ricorso.
Il rebus, insomma, resta tutto da risolvere. La speranza più concreta di una soluzione è affidata al disegno di legge della delega fiscale (As 1058), già approvato alla Camera e ora in commissione Finanze al Senato. Il testo – all’articolo 11, comma 2 – incarica il Governo di chiarire la definizione di «autonoma organizzazione» adeguandola ai princìpi più consolidati definiti dai giudici, nell’ottica di escludere dall’Irap i professionisti, gli artisti e i piccoli imprenditori.

Le risorse in gioco
La legge 228/2012 citava espressamente le «persone fisiche», mentre il Ddl della delega fiscale resta un po’ più sul vago, parlando di «piccoli imprenditori». Quale che sia la definizione esatta, comunque, non è difficile individuare il perimetro dei soggetti interessati a un chiarimento definitivo. Nell’anno d’imposta 2010 – ultimo per il quale le Finanze abbiano pubblicato il dato disaggregato – 2,6 milioni di persone fisiche hanno dichiarato quasi 2,4 miliardi di imposta netta, su un totale che supera i 30 miliardi contando le somme versate dalle grandi imprese (Spa e Srl pagano oltre 18 miliardi) e dalla pubblica amministrazione (quasi 10 miliardi).

È evidente, allora, che i 188 milioni stanziati per il 2014 avrebbero coperto solo una piccola parte dell’Irap riconducibile alle persone fisiche. Ma va detto che non tutti questi contribuenti sono effettivamente privi di organizzazione e che, d’altro canto, molti di coloro che sono stati esonerati dalla Cassazione hanno già smesso di pagare, e quindi non hanno bisogno di fondi a copertura. Come dire: non si tratta solo di pagare meno, ma anche di pagare con certezza.

Per avere una norma chiara, però, bisognerà aspettare non solo la delega – che potrebbe anche trovare una corsia preferenziale abbinandosi alla legge di stabilità per il 2014 – ma i decreti delegati che dovranno essere emanati dal Governo