L’Irap è stata istituita con il D.Lgs. n. 446/1997 ed è un tributo di natura reale che colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente.
Il presupposto del tributo, quindi, è l’esercizio abituale di un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2 D. Lgs n. 446/1997, come modificato dal D. Lgs n. 137/1998).
I lavoratori autonomi o imprenditori sono tenuti, quindi, a versare l’Irap qualora svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma”, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi.
Il soggetto passivo dell’IRAP non è il “professionista semplice” ma il professionista-imprenditore, secondo la distinzione espressa dalle Sezioni Unite (sent. n. 12109/2009). Da ciò deriva che “non è l’oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l’organizzazione di capitali o lavoro altrui”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 156/2001, nel caso dell’Irap, è stato individuato un nuovo indice di capacità contributiva ossia il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, risultando tassabile il lavoro autonomo solo se organizzato in forma sostanzialmente imprenditoriale
La giurisprudenza più recente ha affermato che “… il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente, sotto qualsiasi forma, è il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività i assenza dell’organizzazione”.
L’impiego di una segreteria o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive non fa scattare il pagamento dell’Irap da parte del professionista, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e l’onere della prova circa l’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta (Cass, SU, n. 9451/2016).
Recentemente la Circolare n.20/E/2016 dell’Agenzia delle entrate, nel commentare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 cc. 70 – 73 – 125 L. n. 208/2015), ha precisato che non rientrano più tra i soggetti passivi dell’Irap:
– i soggetti che esercitano un’attività agricola ex art. 32 Tuir;
– le cooperative ed i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;
– le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ex art. 10 Dpr n. 601/73.
Sulla questione in esame, attese le diverse interpretazioni fornite dai giudici di legittimità, sarebbe auspicabile che il legislatore rivedesse normativamente l’ambito applicativo del tributo al fine di chiarire in modo definitivo il presupposto impositivo per l’attività svolta dalle categorie di contribuenti interessati.