Con la riforma delle sanzioni è stato introdotto il ravvedimento breve entro 30 giorni, entro il quale la sanzione viene dimezzata, in caso quindi di tardiva presentazione della dichiarazione Imu c’è la possibilità di presentarla entro il 30 luglio 2016 con sanzione ridotta ad un 1/10 della metà del minimo (pari al 5%).
Si ricorda che l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio oppure ci sono state delle specifiche variazioni ai fini della determinazione dei tributi. La dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e ha effetto anche per gli anni successivi a patto che non si verifichino variazioni tali da determinare un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU/TASI nei termini, ovvero di presentazione di dichiarazione infedele IMU/TASI è possibile sanare la violazione presentando, entro i termini di seguito specificati, una dichiarazione tardiva, ovvero rettificativa ed effettuando contestualmente il versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
Sulla dichiarazione (redatta su modello conforme a quello approvato con Decreto Ministeriale) deve essere riportata l’annotazione che questa è presentata a seguito di ravvedimento operoso per omessa presentazione di dichiarazione; alla dichiarazione deve inoltre essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma dovuta a titolo di sanzione.
In caso di omessa dichiarazione questa è punita con una sanzione pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di presentazione entro 30 giorni dalla scadenza (entro il 30 luglio 2016), quindi versando la sanzione ridotta ad un 1/10 della metà del minimo (pari al 5%) o entro il 90° giorno successivo alla scadenza pagando la sanzione ridotta ad un 1/10 del minimo (pari al 10%), se è dovuta imposta.
Se non è dovuta imposta, la sanzione è calcolata sulla base della sanzione minima di € 50,00.
Riferimenti normativi: Art. 13, c. 1, lett. b) D.lgs. 472/1997