Ecco il 730 per i disoccupati

Dichiarazione 730/2013 senza sostituto: ora è possibile se si è a credito

I contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati privi di un sostituto d’imposta ma a credito per il periodo d’imposta 2012, possono presentare il modello 730/2013 fino al 30 settembre ed ottenere il rimborso direttamente da parte dell’Amministrazione finanziaria

41915_1307629043Finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare il modello UNICO PF.

Quest’ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d’imposta, ma consente solo di:
riportare il credito d’imposta alla dichiarazione dell’anno successivo;
oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all’Amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica.

Ora, l’art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare) convertito in legge, ha introdotto, a decorrere dal 2014 (con riferimento al periodo d’imposta 2013), la possibilità di presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato anche per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal modo:
se dal modello dichiarativo emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ovvero, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
se dal modello dichiarativo emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
Il decreto, inoltre, anticipa già al 2013 (con riferimento al periodo dichiarativo 2012) la possibilità di presentare il modello 730/2013 se si è privi di sostituto d’imposta, però solo a condizione che dal modello dichiarativo emerga un credito.
In tal caso, i contribuenti interessati possono presentare il modello 730/2013 in via eccezionale dal 2 al 30 settembre 2013.
I requisiti richiesti

Per poter presentare il modello 730/2013 dal 2 al 30 settembre 2013, il lavoratore dipendente e assimilato deve:
essere privo di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, deve aver posto il posto di lavoro senza aver trovato un nuovo impiego);
avere percepito nel periodo d’imposta almeno un reddito che possa essere indicato nei righi da C1 a C3 e da C6 a C8 del modello 730;
avere un esito contabile finale della dichiarazione a credito. A tal fine, come stabilito dal provvedimento attuativo del 22 agosto, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca), cioè tali importi saranno scomputati direttamente in sede di determinazione del credito spettante (al riguardo, si precisa che la misura dell’acconto IRPEF per il 2013 è stata innalzata dal 99% al 100% ad opera dell’art. 11, comma 18, del D.L. n. 76/2013, ma sarà cura del CAF o del professionista abilitato provvedere al calcolo).
In particolare, si deve avere:

(rigo 152, mod. 730-3 – rigo 151, col. 2, mod. 730-3) ≥ 0

Inoltre, ai fini della compilazione:
– la casella “Situazioni particolari” del Frontespizio deve essere valorizzata con il codice “1”;
– nel campo riservato al codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio deve essere indicata la sequenza numerica “20137302013”;
– la casella “730 integrativo” non deve essere valorizzata: non è possibile, infatti, presentare il modello 730/2013 “situazioni particolari” per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata;
– non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro I (IMU), che comporterebbe l’utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all’intero “saldo contabile”.

 

Studio Pusceddu