Irap per i professionisti

irapIl soggetto passivo dell’IRAP non è il “professionista semplice” ma il professionista-imprenditore, secondo la distinzione espressa dalle Sezioni Unite (sent. n. 12109/2009). Da ciò deriva che “non è l’oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l’organizzazione di capitali o lavoro altrui”.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 156/2001, nel caso dell’Irap, è stato individuato un nuovo indice di capacità contributiva ossia il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, risultando tassabile il lavoro autonomo solo se organizzato in forma sostanzialmente imprenditoriale, dandosi così la stura a un quid pluris diverso dal mero reddito personale. La soluzione è più agevole nel caso i cui l’attività sia svolta in forma societaria e con le fattezze proprie dell’associazione

Per quanto sopra i giudici tributari non hanno accolto l’appello dell’ufficio in quanto il contribuente non è risultato responsabile di un’autonoma organizzazione. Quanto ai compensi non è emerso l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività id il lavoro altrui non ha superato la soglia del necessario in ragione della necessità dello studio professionale.

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