Il diritto alla detrazione IVA spetta anche in mancanza di operazioni imponibili

thHCG32QZW La principale caratteristica dell’Iva è la neutralità tale principio, si concretizza con il diritto al rimborso da ottenere almeno in coincidenza con la cessazione dell’attività. In questo caso non trovano applicazione i presupposti previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Non è necessario che l’aliquota Iva delle operazioni attive poste in essere sia superiore a quella relativa agli acquisti. Il diritto al rimborso è subordinato unicamente all’osservanza dei principi di inerenza e della detrazione che deve essere esercitata, in base all’art. 19 del Decreto Iva, nei termini previsti dalla legge.

In alcuni casi, però, gli uffici negano il diritto al rimborso qualora la società cessata non abbia posto in essere operazioni imponibili o assimilate ai fini della detrazione. Secondo i giudici comunitari è possibile beneficiare del diritto alla detrazione anche se nel periodo durante il quale se ne fruisce non sono state effettuate a “valle” operazioni imponibili a condizione, però, che la detrazione non dia luogo a situazioni fraudolente o abusive (Corte di Giustizia UE, sentenza 7 settembre 1999, causa C–216/97; Id., 8 giugno 2000, causa C–400/98; Id., 22 febbraio 2001, causa C–408/98; Id., 29 aprile 2004, causa C–137/02). al di fuori dalle ipotesi di frode o abuso, l’Amministrazione non può negare l’esercizio del diritto alla detrazione ad un soggetto passivo che potenzialmente acquisti per produrre operazioni imponibili a valle, a nulla influendo il fatto se, poi, questa produzione si manifesti concretamente.

Il comportamento assunto dei soggetti passivi richiedenti il rimborso è regolare qualora l’Iva eccedente trovi la sua origine (formazione) nell’acquisto di una serie di servizi (o beni) inerenti all’attività.

Per ciò che riguarda il principio di inerenza, la cui sussistenza è condizione essenziale per l’esercizio del diritto alla detrazione e, per l’ottenimento del rimborso dell’Iva, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che è necessaria l’esistenza di un nesso immediato e diretto tra i beni e servizi acquistati e le operazioni attive a valle. Tuttavia, l’esistenza di tale nesso deve essere riconosciuta anche con riguardo alle spese generali (Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 1989, causa C–342/87).

Negare il diritto al rimborso in sede di cessazione dell’attività, motivando il diniego unicamente con la mancanza di operazioni attive, darebbe luogo ad un’evidente lesione del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. In questo caso, a causa del diniego del rimborso, la società ricorrente risulterebbe incisa dal tributo, alla stregua di un soggetto “privato”, pur avendo esercitato, senza dubbio alcuno, un’attività di impresa. Tale attività inizia, come più volte affermato dalla giurisprudenza, non ponendo effettivamente in essere operazioni imponibili, ma in coincidenza con gli atti preparatori all’attività.

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