Ecco il 730 per i disoccupati

Dichiarazione 730/2013 senza sostituto: ora è possibile se si è a credito

I contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati privi di un sostituto d’imposta ma a credito per il periodo d’imposta 2012, possono presentare il modello 730/2013 fino al 30 settembre ed ottenere il rimborso direttamente da parte dell’Amministrazione finanziaria

41915_1307629043Finora, il lavoratore dipendente che si trovava privo di sostituto d’imposta in grado di effettuare il conguaglio, non poteva presentare il modello 730, ma doveva presentare il modello UNICO PF.

Quest’ultimo modello, però, a differenza del modello 730, non consente di ottenere subito il rimborso di un eventuale credito d’imposta, ma consente solo di:
riportare il credito d’imposta alla dichiarazione dell’anno successivo;
oppure, richiedere nel quadro RX il rimborso all’Amministrazione finanziaria, che tuttavia lo eroga con la dovuta tempistica.

Ora, l’art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare) convertito in legge, ha introdotto, a decorrere dal 2014 (con riferimento al periodo d’imposta 2013), la possibilità di presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato anche per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal modo:
se dal modello dichiarativo emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ovvero, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
se dal modello dichiarativo emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
Il decreto, inoltre, anticipa già al 2013 (con riferimento al periodo dichiarativo 2012) la possibilità di presentare il modello 730/2013 se si è privi di sostituto d’imposta, però solo a condizione che dal modello dichiarativo emerga un credito.
In tal caso, i contribuenti interessati possono presentare il modello 730/2013 in via eccezionale dal 2 al 30 settembre 2013.
I requisiti richiesti

Per poter presentare il modello 730/2013 dal 2 al 30 settembre 2013, il lavoratore dipendente e assimilato deve:
essere privo di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio (per esempio, deve aver posto il posto di lavoro senza aver trovato un nuovo impiego);
avere percepito nel periodo d’imposta almeno un reddito che possa essere indicato nei righi da C1 a C3 e da C6 a C8 del modello 730;
avere un esito contabile finale della dichiarazione a credito. A tal fine, come stabilito dal provvedimento attuativo del 22 agosto, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto (Irpef e cedolare secca), cioè tali importi saranno scomputati direttamente in sede di determinazione del credito spettante (al riguardo, si precisa che la misura dell’acconto IRPEF per il 2013 è stata innalzata dal 99% al 100% ad opera dell’art. 11, comma 18, del D.L. n. 76/2013, ma sarà cura del CAF o del professionista abilitato provvedere al calcolo).
In particolare, si deve avere:

(rigo 152, mod. 730-3 – rigo 151, col. 2, mod. 730-3) ≥ 0

Inoltre, ai fini della compilazione:
– la casella “Situazioni particolari” del Frontespizio deve essere valorizzata con il codice “1”;
– nel campo riservato al codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio deve essere indicata la sequenza numerica “20137302013”;
– la casella “730 integrativo” non deve essere valorizzata: non è possibile, infatti, presentare il modello 730/2013 “situazioni particolari” per integrare una precedente dichiarazione validamente presentata;
– non può essere barrata la casella di colonna 1 del rigo I1 del quadro I (IMU), che comporterebbe l’utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito pari all’intero “saldo contabile”.

 

Studio Pusceddu

Mettersi in proprio: scegliere tra lavoro autonomo e impresa

Lavoratore autonomo o impresa: qual è il modo migliore di mettersi in proprio?

Rete ImpresaMettersi in proprio e un’espressione generica che si riferisce a tutte le attività di lavoro non dipendente: si può dire, quindi, che chiunque avvia un’attività lavorativa in forma non subordinata “si mette in proprio”. Più difficile e distinguere l’”attività di lavoro autonomo” dall’”attività imprenditoriale”: in genere, tuttavia, si attribuiscono al lavoro autonomo delle caratteristiche diverse da quelle dell’impresa.

Tutte le attività di lavoro non dipendente si possono perciò classificare, secondo le norme civilistiche e fiscali, in due categorie principali:
  • attività professionale (lavoro autonomo);
  • attività di impresa.

Lavoro autonomo e figure atipiche

Il lavoro autonomo è definito dall’art. 2222 c.c., che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
A differenza del lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi. Egli, cioè, non si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo, ma garantisce il raggiungimento di determinati risultati. Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato.
Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest’ultima categoria rientrano essenzialmente lelibere professioni intellettuali protette da iscrizione in un Albo professionale. Esistono, però, anche professionisti per cui non è necessaria l’iscrizione in un Albo e commercianti
che svolgono attività professionali aprendo una partita Iva.
Nel lavoro autonomo, rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell’attività lavorativa in forma non subordinata ma neanche totalmente autonoma, bensì in forma coordinata e, spesso, inserita nell’organizzazione dell’imprenditore committente.
Rientrano in queste forme di collaborazione autonoma le cosiddette Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co), ormai sostituite dal Lavoro a Progetto (Co.Co.Pro), e altre forme di lavoro parasubordinato, come il lavoro occasionale.

La società – la scelta del regime giuridico

La scelta della forma giuridica da adottare per creare un’impresa è di fondamentale importanza per la riuscita dell’intero progetto. Per una scelta corretta è necessario tenere in considerazione le esigenze dell’imprenditore, il capitale che si vuole impegnare, il grado di responsabilità che ciascuna forma giuridica comporta, le diverse implicazioni fiscali e, infine, la complessità degli adempimenti contabili ed organizzativi.
La ditta individuale rappresenta senz’altro la forma giuridica più semplice, ideale per chi non ha soci e soprattutto ha l’esigenza e la volontà di lavorare in piena autonomia. Solitamente viene scelta per imprese di dimensioni limitate, con volume di affari contenuti, come ad esempio le attività artigianali.
Per l’avvio dell’attività è sufficiente iscriversi alla Camera di Commercio e aprire una partita IVA, senza dover ricorrere ad un notaio. Gli oneri fiscali, amministrativi e contabili sono ridotti al minimo. Non è necessario tenere libri sociali e la costituzione o lo scioglimento dell’impresa non sono tassati. Per liquidare l’attività bisogna chiudere la partita IVA e comunicare la cessazione alla Camera di Commercio ed eventualmente, se si è iscritti, all’Inps e Inail.
E’ obbligatorio tenere i libri previsti dalla normativa fiscale e cioè libri IVA e libri contabili.
Il problema si pone nella denuncia dei redditi, in quanto i redditi dell’impresa (dopo aver scontato l’Irap) si sommano a quelli personali e quindi tassati a loro volta con le aliquote progressive previste dall’Irap. In questo modo più è alto il guadagno più lieviteranno le imposte. Inoltre il rischio dell’impresa coinvolge tutto il patrimonio personale dell’imprenditore.
Un’altra grande possibilità per fare impresa è data dalla costituzione di una società. Esistono svariate tipologie di società, che possiamo suddividere in 3 grandi aree:
  • Società di persone: Società semplice (Ss), Società in nome collettivo (Snc), Società in accomandita semplice (Sas);
  • Società di capitali: Società a responsabilità limitata (Srl), Società a responsabilità limitata unipersonale, Società per azioni (Spa), Società in accomandita per azioni (Sapa);
  • Società cooperative.
Per tutte queste forme la costituzione della società deve avvenire per atto pubblico in presenza di un notaio. Ogni società deve possedere uno statuto, deve essere iscritta al Registro delle Imprese nella Camera di Commercio di riferimento dove ha sede legale la società stessa.

Decreto del Fare: gli imprenditori in difficoltà possono evitare il pignoramento dei beni

Se l’imprenditore dimostra che i beni sono necessari all’attività Equitalia non puo’ pignorare i beni

equitaliaCambiano le norme sulla riscossione con l’obiettivo di venire incontro agli imprenditori in difficoltà. Più facile evitare il pignoramento nel caso dei beni necessari alla produzione, estendendo i limiti già previsti per gli imprenditori privati e i professionisti anche alle società.Ampliate anche le possibilità di procedere alla vendita diretta dei beni pignorati per far fronte alle richieste dei creditori, con l’allungamento dei termini per procedere a questa operazione. Tra le altre novità anche una proroga ulteriore dei termini per la rateizzazione e la decadenza dal piano soltanto nel caso di mancato pagamento di otto rate, e non già di due rate consecutive come attualmente previsto.

ComUnica, obbligatoria come sistema esclusivo per avviare, modificare o cancellare un’impresa.

Dal 1° aprile  entra  in vigore ComUnica,  la procedura che semplifica e velocizza la nascita, la variazione o la cessazione di un’impresa.

La Comunicazione Unica coinvolge tutte le imprese, sia individuali che societarie, che operanti in tutti i settori produttivi.

ComUnica permette di ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, Inps, Inail e Agenzia delle Entrate inoltrando la comunicazione unica ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere agli altri Enti le informazioni di competenza di ciascuno.

Ad aprile ComUnica diventa l’unico strumento per le pratiche delle imprese, ma il servizio è già attivo ed ha pieno effetto legale.

ComUnica impone l’utilizzo delle nuove tecnologie ed elimina completamente la modulistica cartacea. Firma digitale e posta certificata (pec) garantiscono piena validità giuridica ai flussi documentali creati con appositi software disponibili gratuitamente dal sito del Registro Imprese.

Il Sole 24 Ore norme e tributi 29.03.10

Decreto del fare, farmaci antitumorali con iter veloce.

Nel “decreto del fare” (D.L. n. 69/2013), attualmente all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge, è stato inserito un emendamento che prevede l’inserimento di farmaci antitumorali e per le malattie rare nel Prontuario nazionale del Ssn al massimo entro 100 giorni. Lo scopo è quello di ridurre l’iter autorizzativo da parte dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) a 100 giorni, anziché 180 giorni come previsti ora dalla normativa, per quei farmaci che abbiano una eccezionale rilevanza terapeutica e sociale.

INPS messaggio n. 2698 del 12 febbraio 2013

Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero prorogata all’anno 2013
L’INPS, con il messaggio n. 2698 del 12 febbraio 2013, informa che ai soggetti non residenti in Italia, le detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e succ. mod.) spettano anche per l’anno 2013, a condizione che:
– gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di euro 2.840,51 (di cui al suddetto articolo 12, comma 3), compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
– di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Scadenze fiscali di Giugno

– 24 Giugno 2013: consegna al dipendente o pensionato del #modello730 integrativo e del prospetto di liquidazione.

– 25 Giugno 2013: presentazione degli elenchi riepilogativi (#INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.

Si invita alla lettura delle circolari in oggetto e, in ogni caso, si ricorda che il nostro Studio, revisori contabili, mediatori civili e consulenti è disponibile per ogni vostra richiesta di informazioni e di consulenza.