La legge di stabilità rifinanzia il premio di produttività

La Legge di Stabilità 2016 rifinanzia il regime fiscale agevolato relativo ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. L’agevolazione consiste nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi.

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730: l’Agenzia delle Entrate concede più tempo per l’invio dei dati

IMPRESE-MINIMI-258L’Agenzia delle Entrate concede più tempo per l’invio dei dati relativi alle spese sanitarie, previdenziali, funebri e universitarie utili alla compilazione del 730. Nelle specifiche tecniche rese disponibili il 23 dicembre 2015, è stato fissato al 28 febbraio 2016 il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni. L’originaria scadenza era stata stabilita al 31 gennaio 2016.

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E’ l’ora del computo delle ferie residue 2015

ministerodellavoroEntro il 31 dicembre i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle due settimane di ferie maturate nell’anno, devono permetterne la fruizione. Diversamente saranno soggetti a pagare una sanzione pecuniaria che varia in base al numero di lavoratori per i quali non è stato concesso il periodo feriale. Inoltre, entro il 30 giugno 2016, dovranno essere godute le ultime due settimane di ferie dell’anno 2014.

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Il 28 Dicembre la scadenza dell’acconto iva

E’ il 28 dicembre la scadenza del pagamento dell’acconto Iva 2015 (il 27 è domenica). I metodi di calcolo sono ormai consolidati: storico, bottone_richiesta_informazioniprevisionale, analitico. La determinazione dell’acconto “storico” consiste nel calcolare l’importo dovuto nella misura dell’88% del versamento effettuato nello stesso periodo dell’anno precedente; il metodo previsionale calcola l’acconto sulla base della stima delle operazioni che verranno effettuate fino alla chiusura del 2015; il metodo analitico consiste nel calcolare la liquidazione Iva provvisoria al 20 dicembre.

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Scadenza acconti entro il 30 Novembre

acconti-tasse-irpef-ires-irap-e-cedolare-secca-affitto-2016-regole-ufficiali-calcolo-regole-professionisti-partita-iva-e-minimiLunedì 30 novembre è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti, sia titolari di partita Iva che non, per pagare, se ne ricorrono le condizioni, senza sanzioni e interessi, la seconda o unica rata degli acconti relativi al 2015, di Irpef, Ires e Irap. La scadenza è valida anche per la cedolare secca, l’imposta sostitutiva dei “nuovi minimi”, l’Ivie e l’Ivafe.

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Ritorna il regime dei minimi per le nuove partite iva: ecco come scegliere tra forfettario e minimi

regime-minimiNuove partite Iva al bivio tra minimi e forfettario. L’emendamento introdotto nella conversione parlamentare del decreto Milleproroghe (atteso oggi al voto di fiducia della Camera) che estende l’opzione per il vecchio regime a tutto il 2015 mette le persone fisiche che avviano una nuova attività nel 2015 nella condizione di valutare – in presenza dei requisiti – se scegliere il regime con imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30mila euro o quello con imposta al 15% e con soglie di ricavi/compensi da 15mila a 40mila euro. E la variabile del prelievo non è l’unica da considerare.

Comportamento concludente
Anzitutto si pone la questione di come rendere nota alle Entrate la scelta, in quanto per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%) nella dichiarazione di inizio attività. Al riguardo si ritiene che debba prevalere il comportamento concludente del contribuente che sulle fatture emesse indicherà la diversa norma che permette l’esclusione dall’applicazione dell’Iva:
l’articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i minimi
l’articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.
Inoltre la scelta apparirà in modo inequivocabile dalla compilazione di Unico 2016 in cui verranno compilati quadri diversi, dato che il primo regime (minimi) prevede la determinazione analitica del reddito, mentre il secondo (forfettario) prevede la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi predeterminata.

Requisiti di accesso
Poi non sono del tutto uguali i requisiti di accesso. Per esempio, nel regime forfettario il reddito da lavoro autonomo o impresa deve essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. Pertanto un contribuente pensionato che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire tale confronto. Inoltre a complicare i ragionamenti sulla convenienza vi è la regola comune secondo cui se i requisiti di accesso, previsti nel momento in cui si inizia l’attività, non sono confermati a fine 2015, è solo dal periodo d’imposta 2016 che il regime agevolato viene meno.

Quest’ultimo assunto va però esaminato alla luce di un’ulteriore regola che potrebbe indirizzare la scelta verso il nuovo regime forfettario: chi inizia un’attività e a consuntivo risulta aver incassato ricavi o compensi superiori alla soglia prefissata esce dal regime dal periodo d’imposta successivo, ma nel caso dei minimi occorre fare attenzione che il superamento della soglia non sia superiore del 50% rispetto al tetto previsto, poiché in tal caso già dall’anno in corso verrebbe azzerato il regime agevolato, con pesanti conseguenze sul fronte dell’Iva che occorrerebbe riaddebitare dall’origine.
La stessa conseguenza non si manifesta invece nel forfettario. Ad esempio, se un professionista nei minimi incassa 60mila euro dovrà ricostruire la sua posizione fiscale come se già dal 2015 fosse un soggetto ordinario, mentre se si è scelto il regime forfettario si esce dal forfait solo dal 2016 quindi mantenendo inalterata la posizione fiscale nell’anno del superamento (cioè il 2015).

Valutazione diverse anche sul fronte delle imposta dovute, poiché sono diverse le modalità di determinazione del reddito e dell’imposta sostitutiva. A prima vista potrebbe sembrare sempre conveniente il regime dei minimi che prevede una sostitutiva del 5% rispetto al 15% del regime forfettario, va però considerato, a favore di quest’ultimo regime, che vengono riconosciuti costi forfettari mentre il minimo deve documentare gli effettivi costi sostenuti. Inoltre le nuove attività nel regime forfettario hanno diritto all’abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni oltre alla possibilità, riservata a commercianti e artigiani, di fruire del regime contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare il minimale fisso, che in molti casi costituisce un notevole aggravio.

Queste ultime agevolazioni non sono previste i minimi.
Sul fronte Iva l’esclusione dall’addebito dell’imposta (e il divieto di detrazione) e il versamento dell’Iva acquisti per le operazioni interne soggette a reverse charge accomuna i due regimi. Qualche differenza si registra sulle operazioni con soggetti esteri, soprattutto per gli acquisti di beni intracomunitari. Per quanto riguarda i minimi la circolare 36/E/2010 ha affermato che si tratta sempre di operazioni Intra che necessitano il versamento di Iva mentre per il forfettario gli stessi acquisti, entro la soglia di 10mila euro annui, non sono considerate operazioni intracomunitarie.

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La dichiarazione precompilata: in via sperimentale, dal 2015

Il patrimonio informativo dell’Agenzia, finora utilizzato soprattutto per finalità di controllo, sarà impiegato, per la prima volta, per fornire un reale servizio ai cittadini

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La legge delega per la riforma fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) ha previsto che il Governo adotti, attraverso l’emanazione di specifici decreti legislativi, delle misure per offrire una migliore assistenza ai contribuenti per l’esecuzione degli adempimenti fiscali a loro carico, in particolare per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e per il calcolo delle relative imposte.
Al momento, è in corso di emanazione lo schema di decreto in materia di semplificazioni fiscali (atto del Governo 99-bis), che contiene anche la disciplina relativa alla predisposizione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si prevede che l’Agenzia metta a disposizione dei cittadini dei modelli di dichiarazione già “precompilati” con alcuni dati conosciuti dall’Amministrazione finanziaria; i contribuenti potranno semplicemente accettare la dichiarazione, se riterranno che i dati proposti sono rispondenti alla loro reale situazione, oppure fare delle correzioni in caso di dati errati o incompleti.Sul tema, l’Agenzia delle Entrate non è certo impreparata: già da anni, infatti, è stata intrapresa questa strada, nell’ottica di valorizzare al massimo il patrimonio informativo disponibile. Infatti, per i contribuenti che scelgono di compilare e trasmettere il modello Unico Persone fisiche utilizzando isoftware offerti dall’Agenzia, è disponibile il servizio UnicoWeb, che fornisce come base di partenza un modello in cui sono già pre-impostate alcune informazioni, ovviamente modificabili, che derivano dalla dichiarazione precedente (ad esempio, i redditi dei fabbricati e dei terreni, i familiari a carico, le spese ripartite su più annualità).Il progetto di predisposizione delle dichiarazioni da parte dell’Agenzia partirà, in via sperimentale, dal 2015 e riguarderà, in prima battuta, i contribuenti che presentano tipologie reddituali “semplici”, principalmente redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione, normalmente dichiarati attraverso il modello 730.

L’adozione della dichiarazione precompilata rappresenta un radicale cambiamento nei rapporti tra Fisco e cittadini, una completa inversione del paradigma attuale: oggi, è il contribuente che dichiara i propri redditi e le spese sostenute, versando in auto-liquidazione le imposte eventualmente dovute o premurandosi di richiedere il rimborso, se ha versato imposte in eccedenza.
L’Agenzia delle Entrate è quindi chiamata a effettuare delle verifiche ex post sulla dichiarazione, in primo luogo attraverso la liquidazione automatizzata, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973, che verifica a tappeto, su tutte le dichiarazioni presentate, eventuali errori nella compilazione o nel pagamento delle somme dovute.
L’Amministrazione finanziaria svolge poi dei controlli “documentali” sulla dichiarazione, secondo quanto disposto dall’articolo 36-ter dello stesso Dpr 600/1973, per verificare che le spese indicate in dichiarazione che danno diritto a deduzioni dal reddito (ad esempio, gli assegni di mantenimento al coniuge separato) o a detrazioni dall’imposta (ad esempio, gli interessi passivi versati per mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale) siano state effettivamente sostenute. In questi casi, il contribuente è chiamato a esibire i documenti che giustificano tali spese, presentandoli a un ufficio territoriale dell’Agenzia o avvalendosi di altre modalità, anche telematiche, di trasmissione della documentazione.
Il controllo, in questi casi, avviene confrontando i dati dichiarati con quelli che alcuni soggetti terzi (tipicamente, banche, assicurazioni ed enti previdenziali) sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Agenzia.

Con l’avvento della dichiarazione precompilata, questo scenario è destinato a cambiare radicalmente.
Il patrimonio informativo che l’Agenzia ha a disposizione, finora utilizzato principalmente per finalità di controllo, sarà impiegato, per la prima volta, per fornire un reale servizio ai cittadini: la dichiarazione dei redditi.
Per compilare i modelli, l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le informazioni già in suo possesso, ad esempio le dichiarazioni degli anni precedenti o i dati relativi agli atti del registro, le informazioni sui redditi erogati a dipendenti e pensionati trasmesse dai sostituti d’imposta, nonché i dati relativi ad alcune spese sostenute dai contribuenti che danno diritto a detrazioni o deduzioni, comunicati dagli enti esterni: diventa quindi evidente che, se la dichiarazione viene accettata dai contribuenti senza apportare modifiche, viene meno la necessità di sottoporre la stessa al controllo documentale.

Dal punto di vista dei controlli, il vantaggio per i cittadini sarà ancora più forte se decideranno di avvalersi di un intermediario abilitato (Caf o professionista) per lo scarico e il successivo invio della dichiarazione: in questo caso, eventuali controlli e richieste di documentazione non saranno più rivolti al contribuente, come accade oggi, ma saranno indirizzati all’intermediario che gli ha fornito assistenza e che sarà anche chiamato a rispondere direttamente in caso di errore.
In questo modo, si intende valorizzare il ruolo degli intermediari quali soggetti che, nell’ambito della loro attività, autorizzata dallo Stato, devono verificare che la dichiarazione sia coerente con la documentazione in possesso del contribuente e devono quindi apporre il visto di conformità sulla dichiarazione, attività per cui ricevono uno specifico compenso.

Naturalmente si tratta di un percorso difficile, da attuare con gradualità.
Il quadro normativo di riferimento in materia fiscale, infatti, è particolarmente complesso e l’Agenzia delle Entrate non sempre dispone di tutte le informazioni utili per proporre al contribuente una dichiarazione che egli possa accettare “in toto”. Basti pensare che, in molti casi, per poter usufruire delle detrazioni o deduzioni, le norme richiedono anche la presenza di specifici requisiti soggettivi (ad esempio, per detrarre gli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale è richiesto che il contribuente sia residente in quell’immobile, con alcune peculiari eccezioni).
Nonostante le difficoltà, è stato avviato un progetto ambizioso, che prevede, negli anni a venire, l’inserimento in dichiarazione di un numero sempre maggiore di dati: a partire dal 2016, infatti, sarà precompilata anche la sezione relativa alle spese sanitarie, che rappresentano una voce di spesa molto diffusa, e di importo significativo, per la maggior parte dei cittadini. Saranno poi sviluppati ulteriori flussi informativi da parte di altri soggetti privati nell’ottica di poter fornire ai contribuenti, nel corso dei prossimi anni, una dichiarazione il più possibile corretta e completa di tutti i dati che li riguardano.

Ritenuta sui bonifici per interventi edilizi: si passa dal 4% all’8%

La Legge di Stabilità 2015 prevede il raddoppio della misura della ritenuta d’acconto che le banche e Poste italiane applicano sui bonifici per fruire delle detrazioni per interventi sulla casa

Tra le misure del Ddl di Stabilità 2015, è previsto anche il raddoppio, dal 4% all’8%, della misura della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 78/2010, operata da banche e Posteitaliane sull’accredito dei pagamenti effettuati con bonifico dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni per interventi edilizi e per interventi volti al risparmio energetico e del bonus mobili.Attualmente, non è prevista una norma sulla decorrenza di tale novità, quindi la nuova ritenuta si dovrebbe applicare sugli accreditamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2015.

Legge di stabilità 2015: il nuovo regime forfettario per gli autonomi

 

nuovo-regime-minimi-legge-stabilita-2015L’articolo 9 della bozza del disegno di “Legge di stabilità 2015”, prevede una profonda riforma dei regimi fiscali agevolati. La linea seguita dal Governo è quello di ridurre a tre (ordinario, semplificato e forfettario)i regimi fiscali oggi previsti.Si tratta di un disegno di legge che potrà, pertanto, subire modifiche nell’iter di approvazione parlamentare. E’ ragionevolmente prevedibile, tuttavia, che l’impianto della riforma rimarrà quello descritto di seguito.Requisiti d’accessoIl nuovo regime forfettario è riservato ai contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente:
– hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, non superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO;
– hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi;
– si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro.

L’adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello AA9 con il quale si richiede l’attribuzione della partita IVA.

Esclusioni

Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che:
– si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito;
– non sono residenti in Italia, salvo eccezioni;
– effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
– partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.

Adempimenti ed esoneri

I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario:
– ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti;
– ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta.

Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%.
Per i primi 3 periodi d’attività, in presenza di alcuni specifici requisiti, il reddito imponibile è ridotto di un terzo.

Sotto l’aspetto degli adempimenti formali i contribuenti:

– sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute;
– devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano applicazione gli studi di settore (salvo la richiesta di particolari informazioni in dichiarazione sulla base di quanto previsto da un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e la ritenuta d’acconto (su specifica richiesta formulata dal contribuente al cessionario/committente).

Cessazione del regime forfettario

Il regime forfettario cessa la sua applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti d’accesso o si rientra in una delle fattispecie di esclusione.

Rapporti con i precedenti regimi agevolati

In generale viene prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario.

Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il “regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, tuttavia, è consentito di proseguire nell’applicazione dello stesso fino al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al compimento dei 35 anni d’età.

Contributi Inail rinviati al 16 maggio 2014

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Con il comunicato stampa del 22 gennaio 2014 il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno stabilito il differimento al 16 maggio 2014 della scadenza annuale del 16 febbraio 2014, prevista per il pagamento in un’unica soluzione di premi e contributi. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato, e consentirà alle imprese di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014, migliorando le condizioni di liquidità delle imprese stesse. si ricorda infatti che La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. L’Inail sta provvedendo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all’aggiornamento dei software gestionali.