Voucher lavoro acquistabili presso le Poste

voucher_inpsDal 23 giugno scorso i voucher lavoro accessorio inps possono essere acquistati anche presso le Poste, sia in forma telematica sia cartacea. Lo ha comunicato l’INPS, tramite PEI (posta elettronica istituzionale) il 23 giugno 2016, superando la limitazione prevista dal Jobs Act in base alla quale l’acquisto di voucher lavoro accessorio per le aziende era possibile solo attraverso procedura telematica sul sito INPS oppure presso i tabaccai e le banche convenzionate.

Il diritto alla detrazione IVA spetta anche in mancanza di operazioni imponibili

thHCG32QZW La principale caratteristica dell’Iva è la neutralità tale principio, si concretizza con il diritto al rimborso da ottenere almeno in coincidenza con la cessazione dell’attività. In questo caso non trovano applicazione i presupposti previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. Non è necessario che l’aliquota Iva delle operazioni attive poste in essere sia superiore a quella relativa agli acquisti. Il diritto al rimborso è subordinato unicamente all’osservanza dei principi di inerenza e della detrazione che deve essere esercitata, in base all’art. 19 del Decreto Iva, nei termini previsti dalla legge.

In alcuni casi, però, gli uffici negano il diritto al rimborso qualora la società cessata non abbia posto in essere operazioni imponibili o assimilate ai fini della detrazione. Secondo i giudici comunitari è possibile beneficiare del diritto alla detrazione anche se nel periodo durante il quale se ne fruisce non sono state effettuate a “valle” operazioni imponibili a condizione, però, che la detrazione non dia luogo a situazioni fraudolente o abusive (Corte di Giustizia UE, sentenza 7 settembre 1999, causa C–216/97; Id., 8 giugno 2000, causa C–400/98; Id., 22 febbraio 2001, causa C–408/98; Id., 29 aprile 2004, causa C–137/02). al di fuori dalle ipotesi di frode o abuso, l’Amministrazione non può negare l’esercizio del diritto alla detrazione ad un soggetto passivo che potenzialmente acquisti per produrre operazioni imponibili a valle, a nulla influendo il fatto se, poi, questa produzione si manifesti concretamente.

Il comportamento assunto dei soggetti passivi richiedenti il rimborso è regolare qualora l’Iva eccedente trovi la sua origine (formazione) nell’acquisto di una serie di servizi (o beni) inerenti all’attività.

Per ciò che riguarda il principio di inerenza, la cui sussistenza è condizione essenziale per l’esercizio del diritto alla detrazione e, per l’ottenimento del rimborso dell’Iva, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che è necessaria l’esistenza di un nesso immediato e diretto tra i beni e servizi acquistati e le operazioni attive a valle. Tuttavia, l’esistenza di tale nesso deve essere riconosciuta anche con riguardo alle spese generali (Corte di Giustizia UE, 13 dicembre 1989, causa C–342/87).

Negare il diritto al rimborso in sede di cessazione dell’attività, motivando il diniego unicamente con la mancanza di operazioni attive, darebbe luogo ad un’evidente lesione del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. In questo caso, a causa del diniego del rimborso, la società ricorrente risulterebbe incisa dal tributo, alla stregua di un soggetto “privato”, pur avendo esercitato, senza dubbio alcuno, un’attività di impresa. Tale attività inizia, come più volte affermato dalla giurisprudenza, non ponendo effettivamente in essere operazioni imponibili, ma in coincidenza con gli atti preparatori all’attività.

IRAP: casi in cui non è dovuta dal professionista

L’Irap è stata istituita con il D.Lgs. n. 446/1997 ed èirap un tributo di natura reale che colpisce la ricchezza in quanto tale, senza tener conto delle condizioni personali del contribuente.
Il presupposto del tributo, quindi, è l’esercizio abituale di un’attività organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2 D. Lgs n. 446/1997, come modificato dal D. Lgs n. 137/1998).
I lavoratori autonomi o imprenditori sono tenuti, quindi, a versare l’Irap qualora svolgono l’attività mediante una “organizzazione autonoma”, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi.

Il soggetto passivo dell’IRAP non è il “professionista semplice” ma il professionista-imprenditore, secondo la distinzione espressa dalle Sezioni Unite (sent. n. 12109/2009). Da ciò deriva che “non è l’oggettiva natura dell’attività svolta ad essere alla base dell’imposta, ma il modo – autonoma organizzazione – in cui la stessa è svolta, ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l’organizzazione di capitali o lavoro altrui”.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 156/2001, nel caso dell’Irap, è stato individuato un nuovo indice di capacità contributiva ossia il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, risultando tassabile il lavoro autonomo solo se organizzato in forma sostanzialmente imprenditoriale

La giurisprudenza più recente ha affermato che “… il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente, sotto qualsiasi forma, è il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività i assenza dell’organizzazione”.

L’impiego di una segreteria o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive non fa scattare il pagamento dell’Irap da parte del professionista, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e l’onere della prova circa l’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta (Cass, SU, n. 9451/2016).

Recentemente la Circolare n.20/E/2016 dell’Agenzia delle entrate, nel commentare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1 cc. 70 – 73 – 125 L. n. 208/2015), ha precisato che non rientrano più tra i soggetti passivi dell’Irap:

– i soggetti che esercitano un’attività agricola ex art. 32 Tuir;

– le cooperative ed i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali;

– le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ex art. 10 Dpr n. 601/73.

Sulla questione in esame, attese le diverse interpretazioni fornite dai giudici di legittimità, sarebbe auspicabile che il legislatore rivedesse normativamente l’ambito applicativo del tributo al fine di chiarire in modo definitivo il presupposto impositivo per l’attività svolta dalle categorie di contribuenti interessati.

 

Precompilata ai nastri di partenza

730_precompilatoE’ iniziato il conto alla rovescia per la dichiarazione precompilata. La precompilata 2016 si caratterizza per un lungo elenco di novità: l’apertura anche al modello Unico Web; le informazioni relative ad altri oneri, come le spese sanitarie, anche se quest’anno mancheranno i dati relativi ai farmaci da banco, quelli per i quali non è prevista prescrizione medica. La dichiarazione sarà disponibile online, sul sito Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile.

 

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Lavoro: il bonus assunzioni 2016 corrisposto in aprile

La busta paga di aprile accoglie il nuovo sgravio contributivo biennale previsto dalla legge di stabilità 2016. Le istruzioni sono state diffuse nella circolare Inps n. 57/16 pubblicata il 29 marzo 2016. L’agevolazione contributiva è una riedizione del beneficio già previsto dalla legge 190/14 per le assunzioni effettuate nel 2015. L’articolo 1, comma 178 della legge di stabilità 2016 prevede, infatti, l’esonero per 24 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura del 40%, entro un tetto di 3.250 euro su base annua.

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Lavoro: detassazione dei premi di produttività 2016

Rete ImpresaCon il decreto interministeriale del 25 marzo 2016 (Ministero del lavoro e politiche sociali, di concerto con Economia e finanze), in attesa di pubblicazione nella GU, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione dei premi di produttività per il 2016. Da quest’anno i premi di produttività sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale del 10%, calcolata sulla somma massima di 2.000 euro lordi. Stessa agevolazione fiscale anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile. Sono destinatari i lavoratori dipendenti del settore privato che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro subordinato per un ammontare non superiore a 50.000 euro. La tassazione agevolata può essere applicata solo se il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, con relativa dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto, avviene entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Il modello di dichiarazione sarà reso disponibile sul sito del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

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Bonus irpef 80 euro: i casi di restituzione

bonus-80-euro-busta-paga-400x200Il bonus 80 euro viene restituiti un caso su otto. Degli 11,5 milioni di contribuenti che hanno percepito il credito fiscale in busta paga nel 2014, sono stati oltre 1,4 milioni quelli che lo hanno dovuto restituire in tutto o in parte all’erario. Sono 320 i milioni di euro rientrati nelle casse dello stato, a fronte dei quasi 6,1 miliardi attribuiti agli aventi diritto. È quanto emerge dalle statistiche pubblicate dal Dipartimento delle finanze, che ha elaborato le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015.

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730 precompilato: i canali di trasmissione

Il 730 precompilato sarà disponibile, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 7 luglio, tramite tre canali di presentazione differenti: presentazione autonoma; sostituto d’imposta; Caf/ intermediario abilitato. E’ comunque sempre possibile presentare il modello 730 ordinario tramite i canali tradizionali, non considerando il 730 precompilato. Tale scelta diventa obbligata qualora per il contribuente non sia disponibile la dichiarazione precompilata.

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Società: successo per le Srl semplificate

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento con un’analisi completa del modello societario semplificato introdotto nel 2012, nel quale si certifica il successo delle s.r.l. semplificate, in costante crescita. Secondo i dati pubblicati, le costituzioni si sono incrementate da 3.500 circa del 2012 e oltre 16mila del 2013, quasi 28mila del 2014 e 40mila del 2015. Si legge: “l’introduzione della srls ha avuto l’effetto di spingere ulteriormente l’espansione delle società di capitali, a partire dal 2013, a fronte dell’inesorabile declino delle società di persone che dal 2007 presentano un saldo tra iscrizioni e cessazioni costantemente negativo”.

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Ammortamento al 140% esteso anche ai contribuenti minimi

In risposta a quesiti posti in un videoforum sulle novità fiscali, in relazione al super ammortamento, è stato chiarito che per beneficiare dell’agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato. In ogni caso, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia, si ritiene di poter sostenere che il beneficio possa essere esteso anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile dei minimi. Discorso diverso per il regime dei forfetari, giacché il reddito è determinato sulla base di coefficienti di redditività predeterminati che sostituiscono i costi e gli oneri effettivamente sostenuti, con la conseguenza che l’incremento non ha alcun impatto sul reddito imponibile.

 

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